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18-03-2021

Agenti, provvigioni indirette e prescrizione

In questo articolo vedremo se le provvigioni indirette spettanti all’agente abbiano una prescrizione più lunga rispetto alle provvigioni dirette;

vedremo inoltre, sempre per le provvigioni indirette, quando cominci a decorrere la prescrizione.

La provvigione indiretta è quella che sorge a favore dell’agente per contratti conclusi direttamente dal preponente all’interno della zona di esclusiva dell’agente.

Come abbiamo già indicato in altro articolo, si tratta di una attività lecita da parte del preponente, purché detta condotta mantenga il requisito di occasionalità e sempre che venga riconosciuta la provvigione indiretta a favore dell’agente.

La realtà è però spesso diversa, e possono così accadere situazioni dove: a) il preponente concluda contratti in via sistematica all’interno della zona dell’agente, senza riconoscergli le provvigioni indirette; b) il preponente concluda contratti in via occasionale all’interno della zona dell’agente, sempre senza riconoscere a quest’ultimo la provvigione indiretta.

La qualificazione giuridica di tali condotte assume un’importanza decisiva ai fini dell’individuazione del termine prescrizionale.

La prima delle due ipotesi si può tranquillamente qualificare quale inadempimento del preponente rispetto al diritto di esclusiva esistente in capo all’agente, legittimante la richiesta di risarcimento del danno: è infatti scontato come una sistematica “invasione” da parte del preponente della zona riservata all’agente costituisca una grave lesione del vincolo contrattuale.

In tale ambito è lecito ritenere che il termine prescrizionale fatto valere in giudizio per questo diritto sia di dieci anni, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ.: in questi termini si è ad esempio espressa già Cass., 17 maggio 1993, n. 5591.

La seconda delle due ipotesi deve invece essere ricondotta all’interno di un approccio sistematico completamente diverso. L’intervento occasionale del preponente all’interno della zona dell’agente è lecito (in quanto previsto dall’art. 1748, 2° comma, cod. civ.), ma proprio in quanto occasionale sconta il fatto di essere un evento isolato ed eventuale all’interno della normale dinamica contrattuale agente-preponente.

Se questo è vero, è allora lecito ritenere che il diritto dell’agente alla provvigione indiretta sia da liquidarsi non periodicamente ma appunto episodicamente, con conseguente esclusione della prescrizione quinquennale prevista dall’art. art. 2948 n. 4 cod. civ. per le prestazioni di natura periodica. Si applicherà dunque l’ordinario termine prescrizionale decennale, come chiarito da Cass., 6 giugno 2008 n. 15069.

Tirando quindi le fila del discorso si può affermare che per le provvigioni indirette dell’agente sia applicabile il regime prescrizionale di 10 anni, più favorevole rispetto all’ordinario regime prescrizionale di 5 anni vigente per le provvigioni dirette.

Il che è anche di intuibile percezione: in un rapporto contrattuale continuativo, contraddistinto da periodici invii di estratti conto provvigionali relativi alle provvigioni dirette, è ragionevole che la prescrizione sia più breve, rispetto a situazioni episodiche o addirittura celate all’agente, come è il caso delle provvigioni indirette, in cui è più difficile per l’agente venire a conoscenza delle eventuali invasioni di zona poste in essere dal preponente.

Questo discorso ci permette di affrontare l’altro punto indicato all’inizio di questo articolo e cioè l’individuazione del momento da cui inizia a decorrere la prescrizione per le provvigioni indirette.

Tradizionalmente il momento da cui decorre la prescrizione è quello in cui si è verificato il danno.

Rapportando tale principio al contratto di agenzia ed alle provvigioni indirette, possiamo quindi dire che la prescrizione non comincerà a decorrere dal momento in cui la condotta del preponente abbia leso il diritto dell’agente, ma bensì dal momento in cui la condotta e quindi il danno posto in essere dal preponente si sia manifestato all’esterno, diventando così noto all’agente.

Più semplicemente, quindi, la prescrizione comincerà a decorrere dal momento in cui l’agente scopra  gli affari occultati dal preponente che gli avrebbero dato diritto al pagamento delle provvigioni indirette.

Esiste quindi ampio spazio per l’agente per rivendicare il pagamento del dovuto.

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