Appalto genuino o somministrazione illecita di manodopera: come distinguerli negli appalti labour intensive
Autonomia organizzativa, potere direttivo, utilizzo dei mezzi del committente e rischio d'impresa: tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità dal 2020 al 2026
Il problema concreto: quando l'appalto di servizi nasconde una fornitura di lavoratori
Un'impresa affida a una cooperativa o a una società di servizi un appalto per attività di facchinaggio, call center, gestione archivi, assistenza informatica o pulizie. I lavoratori operano nei locali del committente, usano i suoi strumenti, rispondono ai suoi clienti. Se i lavoratori agiscono in giudizio per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze del committente, il giudice deve stabilire se l'appalto è genuino — e allora il rapporto resta con l'appaltatore — oppure se si tratta di una somministrazione illecita di manodopera, con la conseguente imputazione del rapporto in capo al committente-utilizzatore.
La distinzione è importante. Ne dipendono l'inquadramento retributivo, la tutela contro il licenziamento, la responsabilità solidale del committente e, in certi casi, anche conseguenze penali. La giurisprudenza di legittimità ha costruito, nell'arco di un ventennio, un sistema articolato di indici. L'analisi che segue ne ricostruisce la struttura attuale.
L'art. 29 D.lgs. 276/2003 e il principio di relatività degli indici
L'art. 29, comma 1, del D.lgs. 276/2003 definisce il contratto di appalto genuino per differenza rispetto alla somministrazione di lavoro. I due elementi caratterizzanti sono quelli dell'art. 1655 c.c.: il potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore sui propri dipendenti e l'assunzione del rischio d'impresa.
La Cassazione ha chiarito che il legislatore del 2003 ha codificato il principio della relatività degli indici, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi sotto la legge n. 1369/1960:
«Il legislatore del d.lgs. n. 276 del 2003 all'art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla l. n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell'appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto.» — Cass. Civ., n. 31127/2021
Questo principio è stato ripetutamente confermato: la liceità dell'appalto non si misura su parametri astratti, ma sulle concrete modalità di esecuzione. La stessa formulazione è presente in Cass. Civ., n. 31128/2021 e in Cass. Civ., n. 36000/2023, che ne ha tracciato un'ampia ricostruzione storica.
Appalto pesante e appalto leggero: una distinzione consolidata
Il nucleo dell'orientamento di legittimità risiede nella differenziazione tra appalti "pesanti" e appalti "leggeri". Il criterio è stato enunciato con identica formulazione in decine di pronunce dal 2020 al 2026, al punto da potersi definire pacifico.
Negli appalti pesanti — quelli che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali — il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, almeno sull'organizzazione di tali mezzi.
Negli appalti leggeri — quelli in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro — è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista un'effettiva gestione dei propri dipendenti.
«A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.» — Cass. Civ., n. 18455/2023
La medesima formulazione si ritrova, tra le altre, in Cass. Civ., n. 251/2020, Cass. Civ., n. 6948/2020, Cass. Civ., n. 31127/2021, Cass. Civ., n. 31128/2021, Cass. Civ., n. 10005/2024, Cass. Civ., n. 10012/2024, Cass. Civ., n. 20591/2024 e, da ultimo, Cass. Civ., n. 1628/2026.
autonomia organizzativa: cosa significa in concreto
La distinzione tra appalto pesante e leggero non è fine a sé stessa. Serve a stabilire che, nell'appalto leggero, non è indizio decisivo di illiceità il fatto che il personale dell'appaltatore utilizzi mezzi e attrezzature del committente, a una condizione precisa: deve sussistere l'apporto organizzativo dell'appaltatore.
«La distinzione tra i due tipi di appalto rileva essenzialmente al fine di affermare che, nell'appalto c.d. leggero, non è indizio decisivo di illiceità il fatto che il personale dipendente dell'appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, ma «a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto».» — Cass. Civ., n. 15402/2024
Questa formula è stata ribadita con identica formulazione da molte pronunce convergenti: Cass. Civ., n. 15405/2024, Cass. Civ., n. 15410/2024, Cass. Civ., n. 20200/2024, Cass. Civ., n. 20203/2024, Cass. Civ., n. 20204/2024, Cass. Civ., n. 20205/2024, Cass. Civ., n. 20208/2024, tutte relative ad appalti tra aziende sanitarie e cooperative, dove la questione della distinzione tra appalto pesante/leggero era stata posta come motivo di ricorso.
Nella prassi applicativa dei Tribunali, il principio trova piena corrispondenza. Il Trib. Milano, n. 4149/2024 ha affermato che la qualificazione come appalto leggero o pesante dipende dal fatto che l'organizzazione dell'appaltatore offra o meno un valore aggiunto, indipendentemente dall'utilizzo di mezzi del committente. Nello stesso senso, il Trib. Roma, n. 3301/2020 e il Trib. Roma, n. 4082/2017 hanno ribadito che l'appalto è lecito quando l'appaltatore assume il compito effettivo di organizzare i mezzi necessari, anche se l'impresa è "leggera" o "dematerializzata".
Il superamento della presunzione di pseudoappalto: dalla legge 1369/1960 al D.lgs. 276/2003
Sotto la legge n. 1369/1960, l'utilizzo di capitali, macchine e attrezzature fornite dal committente generava una presunzione legale assoluta di pseudoappalto. Questa presunzione, tuttavia, era già stata ridimensionata dalla giurisprudenza prima dell'abrogazione della legge.
La Cassazione ha chiarito che la presunzione operava solo quando il conferimento di mezzi fosse tale da rendere del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appaltatore:
«In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza (o no) della modestia di tale apporto deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto.» — Cass. Civ., n. 251/2020
La medesima massima è riprodotta in Cass. Civ., n. 6948/2020, Cass. Civ., n. 18455/2023, Cass. Civ., n. 30624/2023, Cass. Civ., n. 20640/2023 e Cass. Civ., n. 29828/2025.
Con l'entrata in vigore del D.lgs. 276/2003, la presunzione è stata abrogata.
«Non è più richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare altrimenti — purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa — la genuinità dell'appalto.» — Cass. Civ., n. 31128/2021
Cass. Civ., n. 36000/2023 ha collocato questa evoluzione nel contesto più ampio della trasformazione dei modelli produttivi, osservando che la presunzione della legge del 1960 era stata «concepita in un'epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche».
In termini analoghi, Cass. Civ., n. 36186/2023 e Cass. Civ., n. 36340/2023 — in materia di simulazione di affitto di ramo d'azienda — hanno confermato che rimane necessario provare apprezzabili indici di autonomia organizzativa, «anche negli appalti cd. leggeri in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro».
Il potere direttivo come elemento discretivo: la chiave di volta negli appalti labour intensive
Se nell'appalto leggero l'uso dei mezzi del committente non è più indice di illiceità, il discrimine si sposta integralmente sull'esercizio effettivo del potere direttivo e organizzativo.
L'orientamento è consolidato e ribadito con formula costante dalla Cassazione:
«Affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente.» — Cass. Civ., n. 1628/2026
Questa formula è ripetuta con minime variazioni in Cass. Civ., n. 1629/2026, Cass. Civ., n. 18945/2025, Cass. Civ., n. 29828/2025, Cass. Civ., n. 10005/2024, Cass. Civ., n. 10012/2024, Cass. Civ., n. 20591/2024, Cass. Civ., n. 18455/2023 e Cass. Civ., n. 30624/2023.
L'eterodirezione come chiave di volta
Cass. Civ., n. 18396/2021 ha espresso il concetto con particolare nitidezza, affermando che dopo la riforma del 2003 «la chiave di volta si rinviene nell'eterodirezione, in virtù della quale l'appaltatore non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti, utilizzandoli in prima persona».
«In sostanza, al fine della riconduzione della fattispecie nell'ambito della previsione di cui all'art. 29, decreto legislativo n. 276/2003, non rileva il fatto in sé dell'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante [...] quanto la mancanza del profilo dell'eterodirezione, cioè la circostanza che l'appaltatore non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti, utilizzandoli in prima persona.» — Cass. Civ., n. 18396/2021
Nella stessa pronuncia, la Corte ha tracciato la distinzione strutturale tra appalto e somministrazione: nell'appalto l'obbligazione è di risultato, nella somministrazione è di mezzi — il somministratore mette a disposizione lavoratori che operano sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
L'irrilevanza dell'intuitus personae nella scelta del personale
Un indice valutato di frequente è quello della selezione dei lavoratori. La Cassazione ha chiarito che, se è il committente ad esercitare in concreto il potere direttivo sui lavoratori, il fatto che questi non abbia voce in capitolo nella selezione del personale è irrilevante:
«Restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo [committente n.d.r.], l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.» — Cass. Civ., n. 1628/2026
La stesso sentenza prosegue, con la gemella Cass. Civ., n. 1629/2026, affermando che un «generico, ondivago e non vincolante intuitus personae nella scelta del personale in capo alla committente» non è essenziale ai fini dell'accertamento. La pronuncia n. 29828/2025, n. 10005/2024, n. 10012/2024, n. 18455/2023 e n. 30624/2023 convergono tutte su questo punto.
Il caso degli archivi bancari: una specificazione del principio?
Le pronunce Cass. Civ., n. 1628/2026 e Cass. Civ., n. 1629/2026 riguardano la stessa fattispecie: appalti di servizi di facchinaggio e trasporto presso archivi bancari.
Queste sentenze si pongono in continuità diretta con Cass. Civ., n. 18945/2025, anche questa relativa ad appalti nel settore bancario. La sentenza n. 18945/2025 ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto l'appalto genuino, censurando specificamente i criteri utilizzati per qualificarlo come "leggero":
«Il solo elevato numero dei dipendenti e la elevata professionalità degli stessi, come invece opinato dalla Corte di appello, non sono, pertanto, presupposti idonei e bastanti, da soli, per consentire la sussunzione dell'appalto in oggetto in uno cd. leggero: andavano esaminati, a tal fine, anche la coesione del gruppo ed il possesso di specifiche e qualificanti tecniche da parte dei lavoratori e non solo la loro professionalità in astratto.» — Cass. Civ., n. 18945/2025
Questa pronuncia introduce un requisito ulteriore rispetto alla semplice "effettiva gestione dei dipendenti": per qualificare un appalto come leggero, occorre che i lavoratori costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti e specifico know-how:
«Per ritenere sussistente un appalto cd. leggero occorre, invece, come è stato affermato in sede di legittimità, che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.» — Cass. Civ., n. 18945/2025
Le sentenza n. 1628/2026 e n. 1629/2026 richiamano espressamente questo criterio della "coesione del gruppo", confermandone la rilevanza. Si tratta di un approfondimento progressivo rispetto all'orientamento precedente, che rischia di restringere significativamente il perimetro dell'appalto leggero lecito: non basta che l'appaltatore gestisca i propri dipendenti; quei dipendenti devono formare una struttura unitaria dotata di competenze specifiche, non una mera sommatoria di unità lavorative. Con notazioni critiche e ulteriore approfondimento il tema è già stato segnalato da Marco Chiesara https://www.rivistalabor.it/appalti-labour-intensive-la-consistenza-numerica-delle-maestranze-impiegate-e-indice-sufficiente-di-genuinita/
L'interposizione illecita: quando si configura
La giurisprudenza ha chiarito che:
«Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo.» — Cass. Civ., n. 1629/2026
Il medesimo principio è affermato da Cass. Civ., n. 1628/2026 e Cass. Civ., n. 18396/2021. Il dato qualificante è dunque l'assenza di un risultato produttivo autonomo: se ciò che l'appaltatore fornisce al committente non è un'opera o un servizio organizzato, ma semplicemente la disponibilità di lavoratori, si è fuori dall'appalto.
Per le cooperative di facchinaggio, Cass. Civ., n. 29828/2025 ha precisato che il concetto di opera «si sostanzia nella fornitura del servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto».
Il Trib. Campobasso, n. 34/2023 ha applicato questi principi ritenendo che nell'appalto leggero sia «indispensabile verificare il profilo relativo all'organizzazione del lavoro, in particolare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto».
L'opera negli appalti di servizi e il coordinamento lecito
Un profilo delicato riguarda il confine tra il lecito coordinamento tra committente e appaltatore e l'illecita ingerenza. La Cassazione ha chiarito che il committente può esercitare un "mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto" senza che questo configuri interposizione:
«L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito a condizione che il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.» — Cass. Civ., n. 1628/2026
Cass. Civ., n. 31127/2021 ha ulteriormente chiarito che «sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto».
La distinzione strutturale è stata sintetizzata da Cass. Civ., n. 20591/2024 in ambito tributario, ma con formula di portata generale:
«La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.» — Cass. Civ., n. 20591/2024
Effetti della somministrazione irregolare: licenziamento e atti di gestione
Quando l'appalto è riqualificato come somministrazione irregolare, si apre il problema degli effetti sul rapporto di lavoro. La questione più rilevante riguarda il licenziamento intimato dall'appaltatore-somministratore illecito.
Cass. Civ., n. 18455/2023 ha affrontato il tema con ampiezza, affermando che il licenziamento intimato da un soggetto non legittimato perché non effettivo datore di lavoro è da considerarsi come non esistente:
«Il licenziamento intimato da un soggetto a ciò non legittimato perché non era l'effettivo datore di lavoro è da considerarsi tamquam non esset e dunque del tutto inidoneo a produrre l'effetto di interrompere il rapporto di lavoro subordinato.» — Cass. Civ., n. 18455/2023
In ordine alla portata dell'art. 27, comma 2, D.lgs. 276/2003, la stessa pronuncia ha escluso che il licenziamento rientri tra gli «atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto» imputabili all'utilizzatore:
«Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 27 parla di "Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto", ma non anche di atti per la "estinzione del rapporto" stesso, né fa cenno al licenziamento o al recesso (del somministratore).» — Cass. Civ., n. 18455/2023
La Corte ha osservato che includere il licenziamento nella "gestione" sarebbe una forzatura della lettera della norma, sia perché la gestione riguarda un rapporto in corso, sia perché il testo specifica «per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo», presupponendo la prosecuzione del lavoro.
Cass. Civ., n. 30624/2023 ha trattato il profilo sanzionatorio connesso, precisando che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo riqualificato, il regime applicabile è quello dell'art. 18, commi 7 e 4, legge n. 300/1970 (indennità fino a dodici mensilità), e non quello del comma 1 (reintegrazione piena con risarcimento integrale).
Simulazione dell'affitto di ramo d'azienda: stessi indici, stessa logica
La questione dell'interposizione illecita si pone in termini analoghi quando lo strumento utilizzato non è l'appalto ma l'affitto di ramo d'azienda. Cass. Civ., n. 36186/2023 e Cass. Civ., n. 36340/2023, relative allo stesso caso, hanno affermato che il connotato qualificante è identico in entrambe le fattispecie:
«Sia nel caso di appalto che in quello di affitto di ramo d'azienda, connotato qualificante della causa negoziale è l'autonoma gestione dell'impresa da parte del soggetto che assume la titolarità del servizio oggetto della vicenda traslativa, gestione rimessa alle scelte dell'imprenditore e a suo rischio.» — Cass. Civ., n. 36186/2023
Nei casi esaminati, l'assenza di autonomia gestionale della cessionaria aveva condotto alla qualificazione del contratto come simulato, con imputazione del rapporto di lavoro in capo al cedente e inefficacia del licenziamento intimato dalla cessionaria.
Sintesi operativa degli indici
Dal corpo giurisprudenziale esaminato emerge un quadro coerente. Per verificare la genuinità di un appalto labour intensive, il giudice deve accertare cumulativamente:
- L'affidamento di un risultato autonomo all'appaltatore (non la mera messa a disposizione di personale).
- L'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore.
- Il reale esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'appaltatore sui propri dipendenti.
- L'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.
- Negli appalti leggeri: la verifica che i lavoratori costituiscano un gruppo coeso con know-how specifico e legami organizzativi preesistenti potrebbe essere un ulteriore elemento qualificante alla luce della giurisprudenza più recente.
Non sono invece indici di illiceità, di per sé soli: l'utilizzo di mezzi e attrezzature del committente; lo svolgimento dell'attività nei locali del committente.
Domande Frequenti
Nell'appalto genuino l'appaltatore realizza un risultato autonomo con propria organizzazione, esercita il potere direttivo sui propri dipendenti e assume il rischio d'impresa (art. 1655 c.c. e art. 29 d.lgs. 276/2003). Nella somministrazione illecita l'intermediario si limita a fornire lavoratori che operano sotto la direzione e il controllo del committente-utilizzatore, senza un risultato produttivo autonomo.
Sono 'pesanti' gli appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali: qui l'autonomia organizzativa dell'appaltatore si misura sull'organizzazione di tali mezzi. Sono 'leggeri' gli appalti in cui l'attività si risolve prevalentemente nella prestazione di lavoro: è sufficiente che l'appaltatore eserciti un'effettiva gestione dei propri dipendenti. La distinzione è consolidata da numerose pronunce, fra cui Cass. 18455/2023.
No. Dopo il d.lgs. 276/2003 la presunzione assoluta di pseudoappalto prevista dalla legge 1369/1960 è stata abrogata. L'appaltatore può impiegare mezzi del committente purché dimostri apprezzabili indici di autonomia organizzativa e, soprattutto, eserciti effettivamente il potere direttivo sui propri dipendenti (Cass. 31128/2021).
L'eterodirezione è la circostanza per cui l'appaltatore non si limita a organizzare ma dirige i propri dipendenti, utilizzandoli in prima persona. Cass. 18396/2021 l'ha indicata come 'chiave di volta' per distinguere l'appalto lecito dalla somministrazione illecita: la sua mancanza configura interposizione vietata, indipendentemente dall'uso di capitali o attrezzature altrui.
Il giudice deve accertare cumulativamente l'affidamento di un risultato autonomo all'appaltatore, l'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, il reale esercizio del potere direttivo e di controllo sui dipendenti e l'assunzione del rischio d'impresa. Nell'appalto leggero la giurisprudenza più recente (Cass. 18945/2025, 1628/2026, 1629/2026) richiede in aggiunta la coesione professionale del gruppo con know-how specifico.
Secondo Cass. 18455/2023 il licenziamento è tamquam non esset, perché intimato da un soggetto non legittimato in quanto non effettivo datore di lavoro, e dunque inidoneo a interrompere il rapporto. Il rapporto si costituisce direttamente in capo al committente-utilizzatore; Cass. 30624/2023 ha precisato che per il GMO riqualificato si applica l'art. 18, commi 7 e 4, legge 300/1970.
Sì. La Cassazione ammette un 'mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto' (Cass. 1628/2026). Si passa all'ingerenza illecita quando il committente esercita diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore, così sottraendogli l'esercizio effettivo del potere direttivo.