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13-11-2020

Procacciatore d'affari e agente di commercio, quali differenze?

In questo post descriveremo la figura del procacciatore d'affari evidenziando le differenze di regime legale con l'agente di commercio.

L’agente di commercio è una figura tipizzata dal codice civile. Questo significa che il regime giuridico del rapporto è stabilito dalla legge. Il procacciatore d’affari, per contro, è una figura emersa dalla pratica degli affari e trova il proprio regime giuridico esclusivamente nel contratto stipulato con la casa preponente.

La differenza fondamentale tra le figure è la seguente: l’agente di commercio è obbligato a promuovere la conclusione di affari nell’interesse della casa preponente, laddove il procacciatore d’affari non assume alcun obbligo di questo tipo.

Questa fondamentale differenza comporta che il procacciatore d’affari è un collaboratore occasionale del preponente, a differenza dell’agente che è un collaboratore stabile.

L’occasionalità della relazione e la mancanza di obbligo della promozione degli affari in capo al procacciatore d’affari, porta a concludere che nel rapporto procacciatore-preponente, a differenza di quanto avviene nel rapporto agente-preponente, sia del tutto carente l’elemento della fiducia che può riconoscersi solo nei contratti che implichino la relazione stabile, continua e personale tra le parti.

Questo significa ulteriormente che, in capo al procacciatore d’affari non sia riconoscibile alcun obbligo di informazione in favore del preponente in relazione alle condizioni di mercato e ad ogni altra circostanza utile per valutare la convenienza dell’affare, a differenza di quanto invece l’agente di commercio è obbligato a fare. Correlativamente, il procacciatore non godrà però neppure dei diritti di informazione e comunicazione di cui gode l’agente e che attengono sostanzialmente alla misura attesa delle provvigioni e agli elementi necessari a verificare l’ammontare delle provvigioni liquidate, ivi incluso l’estratto dei libri contabili del preponente.

La mancanza di stabilità del rapporto ha inoltre ulteriori importanti conseguenze. In particolare, il procacciatore non gode di alcun diritto di esclusiva ed è quindi, di regola, privo di una zona determinata entro cui svolgere le proprie prestazioni. Questo significa due cose: (a) da un lato, in favore del procacciatore non matureranno provvigioni per gli affari diretti che la preponente dovesse eventualmente concludere; (b) dall’altro lato, il procacciatore d’affari non sarà vincolato alla non-concorrenza in favore del preponente. Questo significa che il procacciatore, salvo il patto contrario, potrà procacciare affari per più ditte in concorrenza tra loro, scegliendo di volta in volta, presumibilmente in base alla misura della provvigione riconosciuta, la ditta a cui sottoporre l’affare.

La mancanza di stabilità e fiducia, nonché la libertà che caratterizza il rapporto di procacciamento, ha ulteriori conseguenze. In particolare, al procacciatore non competerà il preavviso in caso di risoluzione del rapporto. L’istituto del preavviso è infatti strettamente connaturato al carattere stabile del rapporto cui accede che, come visto, è del tutto assente nel rapporto procacciatore-preponente. Per la stessa ragione, in capo al procacciatore d’affari non potranno essere riconosciute le indennità di cessazione del rapporto.   

In conclusione, le differenze tra procacciatore d’affari ed agente sono le seguenti:

  • l’agente è obbligato alla promozione degli affari nell’interesse del preponente, mentre il procacciatore è libero di svolgere l’attività di promozione;
  • in caso di recesso dal contratto, il procacciatore non avrà diritto al preavviso, mentre all’agente di commercio spetterà questo diritto;
  • il procacciatore non avrà diritto alle indennità di cessazione del rapporto, mentre all’agente spetteranno al ricorrere delle condizioni di legge e di contratto;
  • il procacciatore non avrà diritto alle provvigioni sugli affari diretti conclusi dal preponente, che invece spettano all’agente, salvo patto contrario;
  • il procacciatore non sarà vincolato, salvo il patto contrario, agli obblighi di non concorrenza che di regola invece gravano sull’agente di commercio;
  • il procacciatore non avrà i doveri di informazione e collaborazione che invece incombono sull’agente.
  • il procacciatore non godrà dei diritti di informazione e comunicazione che spettano all’agente in relazione alla misura delle provvigioni attese ed in ordine agli elementi necessaria a verificare la misura delle provvigioni liquidate;
  • in favore del procacciatore non sorgerà l’obbligo del preponente al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell’agente.

Così tracciati gli elementi distintivi tra le due figure, va però sottolineato che, nella pratica, si riscontrano spesso rapporti di procacciamento d’affari che presentano tutti gli elementi di un vero e proprio contratto di agenzia. In questo caso, a prescindere dalla denominazione utilizzata dalle parti nel contratto, troverà sempre applicazione la disciplina specifica del contratto di agenzia dettata dalla legge.

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