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26-10-2020
agente commercio indennità fine rapporto

AGENTI: LE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Le indennità di fine mandato rappresentano da sempre argomento dibattuto nella disciplina del contratto di agenzia.

In questo articolo cercheremo di dare una panoramica completa dell'istituto:

Il FOGLIO EXCEL per il calcolo delle indennità è a QUESTA PAGINA

 

l'indennità di fonte legale

le indennità di fonte contrattuale

rapporti tra indennità legale e contrattuali

l'indennità di fonte legale

Questa indennità è stata introdotta nel nostro ordinamento in seguito al recepimento della direttiva europea 86/653.

In particolare, l'art. 17 della direttiva 86/653 prevede il diritto dell'agente ad una indennità alla cessazione del rapporto purchè:

  • l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato gli affari con quelli esistenti;
  • il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento della indennità sia equo in considerazione di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l'agente perde in riferimento ai clienti apportati o sviluppati.

Ulteriore caratteristica di questa indennità è che è previsto un tetto massimo al suo importo.

L'indennità non potrà infatti mai superare la somma pari ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

L'indennità spetterà comunque sempre in caso di morte dell'agente.

L'art. 18 della Direttiva 86/653 prevede poi tre ipotesi in cui il trattamento di cessazione non spetta all'agente, ciò avviene nelle seguenti circostanze:

  • quando il recesso dal contratto sia stato esercitato dal preponente per inadempimento dell'agente che, ai sensi della disciplina nazionale, legittima l'interruzione immediata del rapporto. Si tratta del cosiddetto recesso per giusta causa.
  • quando sia l'agente a recedere. E quindi in caso di dimissioni volontarie;
  • quando in forza di un accordo con il preponente, l'agente ceda a terzi il contratto di agenzia.

Va peraltro subito precisato che, anche in caso di dimissioni dell'agente, le indennità saranno dovute qualora il recesso:

  • sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente;
  • sia giustificato da particolari condizioni dell'agente quali età, infermità o malattia, per cui non appaia ragionevolmente praticabile la prosecuzione del rapporto.

 

le indennità di fonte contrattuale

il FIRR o indennità di risoluzione del rapporto

l'indennità suppletiva di clientela

l'indennità meritocratica

il FIRR o indennità di risoluzione del rapporto

che cos'è il FIRR?

Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) è un accantonamento obbligatorio presso Enasarco a carico delle mandanti e in favore dei propri agenti. Alla cessazione del contratto Enasarco liquida direttamente all’agente le somme accantonate. Se lil contratto è risolto in corso d'anno, prima che la mandante faccia l'accantonamento all'Enasarco, la relativa porzione di FIRR  viene pagata all'agente direttamente dall'impresa mandante. 

Sono tenute ai versamenti tutte le aziende che abbiano conferito almento un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale.

Sono beneficiari del FIRR:

  • Agenti lavoratori autonomi;
  • Agenti in forma societaria, sia società di persone (sas, snc)  che di capitali (spa, srl).

come si calcola il FIRR?

Il FIRR si calcola come percentuale delle provvigioni liquidate all'agente, in base al tipo di contratto (monomandatario o plurimandatario) e della durata del mandato in mesi.

Esiste anche uno strumento online per il calcolo dell'indennità sul sito di Enasarco.

il FIRR dell'agente monomandatario 

4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno

1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 

il FIRR dell'agente plurimandatario 

4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno

1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

quando spetta il FIRR?

L'indennità di risoluzione del rapporto spetta all'agente in ogni caso di cessazione del mandato. L'unico presupposto è dunque lil termine del contratto. L'indennità spetterà pertanto anche in caso di dimissioni dell'agente e pure se questi non non abbia procurato incremento di clientela e/o fatturato. L'unica eccezione è prevista dagli AEC Industria del 30 luglio 2014 che prevedono che il FIRR non spetterà all'agente in caso di recesso esercitato dalla casa mandante in relazione ad una delle seguenti fattispecie:

  • ritenzione indebita di somme della preponente;
  • concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

l'indennità suppletiva di clientela 

che cos'è l'indennità suppletiva di clientela?

Emolumento di fine rapporto cui l'agente da diritto in occasione della cessazione del contratto di agenzia. Va calcolato sull'ammontare globale delle provvigioni per cui è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante.

come si calcola l'indennità suppletiva di clientela?

  • 3% (tre per cento) delle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del contratto di agenzia
  • 3,5% ( tre e cinquanta per cento) delle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno 
  • 4% (quattro per cento) delle provvigioni maturate negli anni successivi

quando spetta l'indennità suppletiva di clientela?

i presupposti per il diritto all'indennità suppletiva di clientela sono i seguenti, alternativi tra loro:

1. il contratto si scioglie per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente. 

Si tratta del classico caso del recesso esercitato dalla casa mandante. Rientra in questa ipotesi anche il rifiuto espresso dall'agente alle modifiche della zona, dei prodotti o delle provvigioni che comportino una variazione del fatturato superiore al 20%. In questo caso, qualora l'agente comunichi entro 30 giorni dalla richiesta fattagli dalla mandante non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante. In questo caso, quindi, l'agente conserverà il diritto alle indennità di cessazione, tra cui la suppletiva di clientela.

2. il contratto si scioglie ad iniziativa dell'agente per circostanze attribuibili alla casa mandante

Al riguardo si segnala che i fatti imputabili alla casa mandante possono ritenersi anche fatti diversi dai fatti costitutivi del diritto di recesso per causa imputabile all'altra parte. Potrebbe anche trattarsi di fatti che non riguardano direttamente l'inadempimento del contratto di agenzia da parte della casa mandante. Sul punto si segnala la sentenza della Corte di Giustizia Europea 17 maggio 2017, n. C-48/16, che ha fornito una interessante definizione delle "circostanze attribuibili al preponente".  Sebbene la sentenza sia stata resa in ordine ad una diversa questione in tema di provvigioni, in via interpretativa il ragionamento pare potersi estendere anche al medesimo concetto di "circostanze attribuibili al preponente" di cui all'art. 18 della Direttiva 86/653 e di cui all'art. 1751 c.c. Secondo l'orientamento della Corte di Giustizi Europea sarebbero circostanze attribuibili al preponente non solo quelle direttamente incidenti sul pianto obbligatorio del contratto, ma anche i fattori storici -esterni al piano obbligatorio- che abbiano causalmente indotto l'agente a risolvere il contratto. E' difficile sottovalutare l'importanza di una simile opzione interpretativa, soprattutto in relazione a rapporti di agenzia di lunga durata e che coinvolgano agenti costituiti in forma societaria. Sotto questo profilo appare quindi possibile ipotizzare che l'agente possa recedere dal contratto conservando il diritto alle indennità di fine rapporto anche qualora la preponente sia adempiente al contratto, ma quando il recesso sia comunque alla stessa attribuibile. Si pensi, solo ad esempio: (1) alla obsolescenza dei prodotti della mandante rispetto a quelli della concorrenza; (2) alla incapacità della mandante di dare regolare seguito agli affari procurati dall'agente; (3) al deteriorare della situazione patrimoniale della preponente che possa indurre a ritenere a rischio la continuità aziendale.

3. il contratto di scioglie ad iniziativa dell'agente per malattia, infermità per cui non possa ragionevolmente richiedersi la prosecuzione del rapporto

La disposizione si applica solo in favore di agenti costituiti in forma individuale ed esclude gli agenti costituiti in forma societaria.

4. il contratto si scioglie ad iniziativa dell'agente per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento Enasarco o INPS

La disposizione si applica solo agli agenti che svolgano la loro attività in forma individuale. Pertanto per gli agenti che svolgano l'attività in forma di società, anche di persone, il pensionamento del socio non darà comunque diritto al percepimento dell'indennità suppletiva di clientela. Sebbene la giurisprudenza di merito abbia tenuto un andamento altalenante sul punto, la questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8008 del 2018, di cui si riporta uno stralcio: "in tema di contratto di agenzia, qualora il rapporto sia intercorso con una società di persone, le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscano alla società stessa la prosecuzione dell'attività, rimanendo, invece, irrilevanti, di per sé, le circostanze riguardanti la persona del socio, sia pur accomandatario, quali età, infermità o malattia, se non determinanti alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell'attività sociale, a meno che le predette evenienze non abbiano concorso a determinare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell'attività medesima".

5. In caso di morte dell'agente.

Anche questa disposizione opera solo in favore degli eredi dell'agente costituito in forma individuale e non anche del socio della società titolare del contratto di agenzia.

l'indennità meritocratica

che cos'è l'indennità meritocratica?

indennità aggiuntiva al FIRR ed alla suppletiva di clientela che spetta all'agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l'importo complessivo del FIRR e della suppletiva di clientela non superi il massimale stabilita per l'indennità di fonte legale e l'agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti  o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

come si calcola l'indennità meritocratica?

1. l'indennità meritocratica nell'AEC Commercio

L'indennità si calcola ponendo a confronto il valore del fatturato della zona affidata all'agente all'inizio del mandato con il valore del fatturato al termine del mandato. La misura della indennità sarà poi determinata in relazione alla entità dell'eventuale incremento di fatturato, secondo le tabelle previste dall'Accordo Economico Collettivo.

il valore del fatturato iniziale e del fatturato finale dovranno essere individuati secondo la tabella che segue:

DURATA DEL RAPPORTO VALORE INIZIALE VALORE FINALE
per il primo anno di durata del rapporto media del fatturato dei primi 3 mesi media del fatturato degli ultimi 3 mesi
per il secondo anno di durata del rapporto media annua del volume del fatturato dei primi 2 trimestri media annua del volume del fatturato degli ultimi 2 trimestri
per il terzo anno di durata del rapporto media annua del volume del fatturato dei primi 3 trimestri media annua del volume del fatturato degli ultimi 3 trimestri
dall’inizio del quarto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto media annua del volume del fatturato dei primi 8 trimestri media annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri
dall’inizio del settimo anno al compimento del nono anno di durata del rapporto media annua del volume del fatturato dei primi 12 trimestri media annua del volume del fatturato degli ultimi 12 trimestri
dall’inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto media annua del volume del fatturato dei primi 16 trimestri media annua del volume del fatturato degli ultimi 16 trimestri
oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto media annua del volume del fatturato dei primi 20 trimestri media annua del volume del fatturato degli ultimi 20 trimestri

Al fine di ottenere un confronto fra valori omogenei il valore iniziale dovrà essere attualizzato utilizzando gli indici di rivalutazione monetaria Istat relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Una volta così individuati il valore iniziale ed il valore finale, basterà determinare l'eventuale incremento percentuale del valore finale rispetto al valore iniziale. In caso di riscontrato incremento percentuale, l'importo dell'indennità meritocratica sarà poi determinato in rapporto alla massima indennità calcolata ai sensi dell'art. 1751 c.c., come segue:

DURATA DEL RAPPORTO PERCENTUALE INCREMENTO DI FATTURATO PERCENTUALE INDENNITA' MASSIMALE 1751 C.C.
FINO A 12 MESI DA 0 A 5% --
  DA 5% A 30% 25%
  DA 30 A 60% 30%
  DA 60 A 150% 40%
  OLTRE 150% 100%
DA 12 A 24 MESI FINO A 30% 30%
  DA 30 A 60% 35%
  DA 60% A 150% 40%
  OLTRE 150% 100%
DA 24 A 36 MESI FINO A 30% 35%
  DA 30% A 60% 40%
  DA 60% A 150% 45%
  OLTRE 150% 100%
DA 36 A 48 MESI FINO A 30% 40%
  DA 30% A 60% 45%
  DA 60% A 150% 50%
  OLTRE 150% 100%
DA 48 A 60 MESI FINO A 30% 45%
  DA 30% A 60% 50%
  DA 60% A 150% 55%
  OLTRE 150% 100%
DA 60 MESI IN AVANTI FINO A 30% 50%
  DA 30% A 60% 55%
  DA 60% A 150% 60%
  OLTRE 150% 100%

L’indennità meritocratica aggiuntiva spetta comunque in misura non superiore alla differenza tra (1) il valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 c.c. e (2) la somma di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) ed indennità suppletiva di clientela.

2. l'indennità meritocratica nell'AEC Industria

L'indennità è determinata come segue:

(1) si individua il valore dell'incremento della clientela e/o giro d'affari prendendo in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall’agente o rappresentante di commercio. Detto valore dell’incremento si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali, applicando a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro. Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale che, all’atto della cessazione, siano in corso da più di 5 anni, il valore dell’incremento si determina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante negli ultimi due anni di durata del rapporto (ultime otto liquidazioni trimestrali) e la media annua delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nei primi due anni di durata del rapporto (prime otto liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro). Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all’atto della cessazione, siano in corso da oltre 10 anni, il valore dell’incremento si determina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante negli ultimi tre anni di durata del rapporto (ultime dodici liquidazioni trimestrali) e la media annua delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del rapporto (prime dodici liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro). Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati;

(2) si individua il “periodo di prognosi”, come da tabella che segue, in base alla tipologia di agente o rappresentante ed alla durata del rapporto, stimando così la durata del periodo nel corso del quale la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente o rappresentante;

TIPOLOGIA PERIODO DI PROGNOSI (ANNI DI PROIEZIONE) TASSO DI MIGRAZIONE
Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 2,25 15%
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni 2,75 20%
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni  3,25 35%
Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 2,00 17%
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni 2,50 22%
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni  3,00 37%

(3) si determina il “tasso di migrazione” della clientela, come da tabella sopra riportata, in base alla tipologia di agente o rappresentante ed alla durata del rapporto contrattuale;

(4) si sottrae, per il primo anno del periodo di prognosi il citato tasso di migrazione dal valore dell’incremento di cui al punto (1). Per gli anni successivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di migrazione viene sottratto dal valore determinato per l’anno di prognosi precedente. Si sommano i risultati così ottenuti;

(5) si diminuisce forfetariamente l’importo ottenuto di una percentuale variabile pari:

  • al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni;
  • al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni;
  • al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni.

(6) si confronta l’indennità meritocratica calcolata in base ai precedenti punti con il valore massimo dell’indennità previsto dal terzo comma dell’art. 1751 Codice Civile, qualora l’importo calcolato ecceda il tetto massimo l’indennità sarà pari a quest’ultimo;

(7) si detrae dall’indennità meritocratica ottenuta l’indennità di risoluzione

PER MEGLIO CHIARIRE IL MECCANISMO, SI RIPORTA DI SEGUITO UN ESEMPIO SU DATI IPOTETICI

Si ipotizza un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una durata di 5 anni.

Secondo la tabella di cui sopra il periodo di prognosi è pari a 2 anni e il tasso di migrazione è del 17%;

si ipotizza un valore dell’incremento conseguito dall’agente di € 35.000; si applica il tasso di migrazione al valore dell’incremento (€ 35.000) per il periodo di prognosi (2 anni):

1° anno € 35.000,00 - 17% = € 29.050,00

2° anno € 29.050,00 - 17% = € 24.111,50

TOTALE: = € 53.161,50

si riduce l’importo di € 53.161,50 così ottenuto di una cifra forfetaria pari al 10%, essendo il contratto durata inferiore a 5 anni;

la somma così ottenuta, € 47.845,35, si confronta con il tetto massimo determinato ai sensi dell’art. 1751, comma 3 c.c..

Ipotizzando che tale tetto massimo sia fissato in € 45.000,00, l’importo dell’indennità meritocratica è ridotto fino a corrispondenza con tale somma;

ipotizzando che le somme versate dall’azienda a titolo di FIRR e quelle erogate a titolo di indennità suppletiva di clientela ammontino a € 30.000,00, l’indennità meritocratica definitivamente spettante all’agente è pari a € 15.000,00 (€ 45.000,00 -€ 30.000,00).

quando spetta l'indennità meritocratica?

i presupposti per il diritto all'indennità meritocratica sono i seguenti, alternativi tra loro:

1. il contratto si scioglie per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente. 

2. il contratto si scioglie ad iniziativa dell'agente per circostanze attribuibili alla casa mandante

3. il contratto di scioglie ad iniziativa dell'agente per malattia, infermità per cui non possa ragionevolmente richiedersi la prosecuzione del rapporto

4. il contratto si scioglie ad iniziativa dell'agente per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento Enasarco o INPS

5. In caso di morte dell'agente.

Sono le stesse ipotesi già viste in tema di indennità suppletiva di clientela, per cui si rimanda alla relativa sezione.

rapporti tra indennità legale 1751 c.c. e indennità contrattuali da AEC

I rapporti tra la disciplina delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia di fonte legale e di fonte collettiva sono state oggetto di una tormentata vicenda giurisprudenziale. La controversia attiene al fatto che la legge, sulla base delle disposizioni della Direttiva 86/653, prevede che la disciplina legale sia inderogabile in danno dell'agente. Ciò ha comportato profondi problemi di coordinamento, considerando che:

(a) la disciplina di fonte legale consente il pagamento di una indennitò che può raggiungere il limite massimo della media delle provvigioni pagate negli ultimi 5 anni o per l'intera durata del rapporto, se di durata inferiore. Prevede quindi un importo massimo che -per la maggioranza dei casi concreti- è molto elevato ma, per contro, pretende che sussistano precisi requisiti meritocratici in favore dell'agente che avrà diritto all'indennità solo se avrà sviluppato gli affari del preponente;

(b) per contro, la disciplina di fonte collettiva, quantomento per il FIRR e per l'indennità suppletiva di clientela, un criterio di calcolo delle indennità proporzionale alle provvigioni pagate durante il rapporto di agenzia, senza richiedere alcun incremento o sviluppo della clientela da parte dell'agente.

Per tali differenze di regolamentazione è spesso impossibile stabilire quale dei due regimi sia il più favorevole all'agente e debba quindi essere applicato nel caso di specie.

Senza potere qui ripercorrere le vicende della questione, senza alcuna pretesa di completezza, ci si limita a segnalare che l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione è quello per cui il giudice dovrà sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore.

 

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