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19-10-2020

Recesso dell'agente, quali termini di preavviso si osservano?

Quando è l’agente a recedere dal contratto di agenzia la contrattazione collettiva di categoria prevede dei termini di preavviso diversi rispetto a quelli del codice civile. 

In particolare, l’art. 11 dell’AEC 16 febbraio 2009 settore Commercio e l’art. 9 dell’AEC 30 luglio 2014 settore Industria prevedono che, qualora sia l’agente a recedere, egli debba osservare un preavviso di 5 mesi se monomandatario e di 3 mesi se plurimandatario, a prescindere dalla durata complessiva del rapporto.

Per contro, come noto, l’art. 1750 c.c. prevede che il termine di preavviso non possa essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del rapporto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno, a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

La difformità tra le previsioni degli AEC può dare origine alle seguenti ipotesi:

MONOMANDATARIO DIMISSIONARIO

PREAVVISO AEC

PREAVVISO COD. CIV.

ENTRO 1° ANNO

5 MESI

1 MESE

ENTRO 2° ANNO

5 MESI

2 MESI

ENTRO 3° ANNO

5 MESI

3 MESI

ENTRO 4° ANNO

5 MESI

4 MESI

ENTRO 5° ANNO

5 MESI

5 MESI

DAL 6° ANNO IN POI

5 MESI

6 MESI

 

 

 

PLURIMANDATARIO DIMISSIONARIO

PREAVVISO AEC

PREAVVISO COD. CIV.

ENTRO 1° ANNO

3 MESI

1 MESE

ENTRO 2° ANNO

3 MESI

2 MESI

ENTRO 3° ANNO

3 MESI

3 MESI

ENTRO 4° ANNO

3 MESI

4 MESI

ENTRO 5° ANNO

3 MESI

5 MESI

DAL 6° ANNO IN POI

3 MESI

6 MESI

Come si vede dalla tabella si possono verificare 3 diverse situazioni:

  1. Il termine da codice civile è più breve rispetto a quello da contratto collettivo;
  2. Il termine da codice civile è uguale rispetto a quello da contratto collettivo;
  3. Il termine da codice civile è più lungo rispetto a quello da contratto collettivo.

Ovviamente, il caso in cui i due termini siano uguali non crea nessun problema. Ciò si verifica quando il recesso dell’agente avvenga nel terzo anno di durata del rapporto se plurimandatario o nel quinto anno di rapporto se monomandatario.

Il caso in cui il termine del codice civile sia più breve di quello del contratto collettivo del pari non presenta alcun problema: il termine stabilito dal contratto collettivo applicabile prevale su quello del codice civile. La legge prevede espressamente che possano essere pattuiti termini più lunghi rispetto a quelli di cui all’art. 1750 c.c. In concreto, ciò significa che, in ogni caso di applicazione degli accordi economici collettivi al rapporto, l’agente monomandatario dovrà comunque osservare un termine di preavviso pari a 5 mesi, anche se il rapporto abbia avuto durata inferiore ai 5 anni e l’agente plurimandatario dovrà osservare un preavviso di 3 mesi anche se il rapporto di agenzia abbia avuto durata inferiore ai tre anni.

Il caso problematico è quello per cui il termine previsto dal codice civile sia più lungo rispetto a quello previsto dagli accordi collettivi. Occorre infatti capire se il contratto collettivo possa prevedere in favore dell’agente un preavviso più breve di quello stabilito dal codice civile.

In concreto, questo avverrà nel caso di agente plurimandatario che receda dal contratto dal sesto anno in avanti, ovvero, più frequentemente, in caso di agente plurimandatario che receda dal contratto dal quarto anno in avanti.

La questione è inoltre particolarmente rilevante perché alla durata del preavviso è commisurato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso che l’agente potrebbe essere chiamato a pagare.

La soluzione è nel senso che i termini più brevi di cui agli accordi economici e collettivi non possano derogare ai termini di cui al codice civile.

La ragione giuridica è la seguente: l’attuale formulazione dell’art. 1750 c.c. si deve al D.Lgs. n. 303 del 1991, adottato in attuazione della direttiva comunitaria n. 653 del 1986, che disponeva espressamente:

Se il contratto di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso.

Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi.

Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le parti non possono concordare termini più brevi.

Rispetto al conseguente problema di coodinamento e, segnatamente, se fosse possibile alle parti derogare in parte il dettato normativo dell’art. 1750 c.c., riducendo i termini di preavviso stabiliti dal legislatore nei limiti di inderogabilità da individuarsi esclusivamente nel limite di tre mesi di cui alla direttiva, ha Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi, statuendo che l’inderogabilità va considerata per tutti i termini contemplati nell’art. 1750 c.c.: “in tema di contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell’art. 1750 cod. civ. (come sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano – come consentito dall’art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio – ha previsto, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni) non derogabili ad opera delle parti.” (Cass. Civ. n. 16487, 2014)

In conclusione, dunque, la regola è questa: l’agente dimissionario dovrà sempre osservare il termine di preavviso più lungo tra quello stabilito rispettivamente dall’accordo economico e collettivo applicabile al contratto e quello previsto dall’art. 1750 del codice civile.

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