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30-11-2020

L'agente di commercio senza contratto

In questo post vedremo:

1. quando si l’agente di commercio può dirsi senza contratto;

2. le conseguenze economiche della mancanza del contratto di agenzia.

LA PROVA SCRITTA DEL CONTRATTO DI AGENZIA

La legge prevede che il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto.

Ne consegue che la prova del contratto di agenzia non può essere fornita per mezzo di testimoni, né per mezzo di presunzioni.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è poi consolidata nel ritenere che non possa essere fornita prova dell’esistenza del contratto di agenzia nemmeno per mezzo di elementi scritti, quali estratti provvigionali, fatture, listini prezzi e simili, estranei dal vero e proprio scambio di volontà negoziale.

 

"Non possono assumere valore probatorio per la prova del contratto di agenzia i documenti prodotti, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia, tanto più che essi nulla dicono in ordine alla promozione stabile di affari da parte del ricorrente ed alla conclusione dei contratti asseritamente promossi, e sono compatibili con una mera collaborazione per la vendita di prodotti con soggetti già clienti dell’azienda, come asserito dalla convenuta” (Cass. 13822 del 06 luglio 2015).

 

Conclusione anche più recentemente confermata da Cassazione 1657/2017:

 

In relazione a questi consolidati arresti si possono trarre alcune conclusioni:

è possibile provare per mezzo di testimoni o presunzioni l’esistenza del contratto di agenzia solo quando l’agente ha senza sua colpa perduto il documento, trovando applicazione l’art. 2725 del codice civile.

fuori da questo caso, il contratto non può essere provato per mezzo di riscontri documentali diversi dallo scambio diretto della volontà di stipulare un contratto di agenzia.

AGENTE SENZA CONTRATTO, PROVVIGIONI E INDENNITA’.

La mancanza del contratto scritto è un ostacolo per l’agente che abbia svolto l’attività pretenda i pagamenti dovuti.

A fronte dell’impossibilità di provare il contratto di agenzia per mancanza del documento scritto, l’agente non perderà comunque ogni diritto.

La ragione si ritrova infatti nella sentenza 5165 del 2015 della Corte di Cassazione, laddove, criticando il provvedimento d’Appello, ha affermato: “la sentenza -escluso che nella fattispecie potesse configurarsi un contratto di agenzia per mancanza dell’atto scritto- ha comunque accertato la esistenza di un rapporto contrattuale, in virtù del quale l’attrice aveva svolto attività di promozione e distribuzione; peraltro, pur in presenza di siffatto accertamento, i giudici hanno escluso i diritti nascenti da detto contratto sul rilievo che le attività rientrassero in astratto in quelle riconducibili al contratto di agenzia, mentre -in base alla verifica del concreto atteggiarsi delle prestazioni effettuate- avrebbero dovuto individuare ed applicare la disciplina dettata per regolare fattispecie analoghe secondo quanto previsto dall’art. 12 delle preleggi”.

Molto opportunamente la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che l’impossibilità di provare per iscritto il contratto di agenzia non esclude la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma, solamente, impedisce che questo possa essere qualificato in termini di agenzia commerciale.

Sarà quindi possibile fare accertare la sussistenza nel caso di specie di un contratto atipico, specificamente un contratto di procacciamento d’affari e richiedere il pagamento delle prestazioni che -per estensione analogica- sarà possibile applicare dal contratto di agenzia al contratto di procacciamento.

Al riguardo, l’agente che abbia lavorato senza contratto scritto:

potrà ottenere il pagamento delle provvigioni, invocando l’estensione analogica con il regime dell’agente;

potrà ottenere il pagamento di una indennità di mancato preavviso, qualora la cessazione del contratto sia avvenuta ad iniziativa del preponente; ciò naturalmente se possa dimostrare un rapporto continuativo di apprezzabile durata. E’ comunque da escludere che possa trovare diretta applicazione l’art. 1750 c.c., dovendosi più probabilmente individuare in concreto il congruo preavviso che la giurisprudenza sempre riconosce per il recesso dai rapporti a tempo indeterminato;

non potrà ottenere le indennità di cessazione del contratto. Tali indennità sono infatti caratterizzate da specialità tale da impedirne l’estensione analogica fuori dal tipo contrattuale dell’agenzia.

In conclusione, si deve quindi tenere presente che la mancanza del contratto scritto non esclude il diritto dell’agente al corrispettivo dovuto per la sua opera.

Va però evidenziato che le possibilità concrete di ottenere il pagamento di quanto dovuto sono strettamente collegate all’impostazione della domanda giudiziale che, in via principale o subordinata, dovrà comunque essere volta all’accertamento di un contratto atipico, sia esso di procacciamento d’affari o di altro genere.

Rispetto a tale domanda non si vede poi alcuna preclusione in astratto alla prova testimoniale, presuntiva o documentale anche per elementi estranei al puro incontro delle volontà.

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